mar 18

L’asseverazione – in cosa consiste

Se siete venuti a visitare questo sito è molto probabile che dobbiate far tradurre un documento italiano da rendere valido all’estero.  La traduzione da sola, di fatto, non basta. Affinché il documento tradotto si possa considerare ufficiale all’estero deve essere accompagnato dal cosiddetto “verbale di asseverazione”.

In base all’art. 5 del R.D. n. 1366 del 09/10/1922, tuttora in vigore come disposto dall’art. 1 co. 1 del D. Lgs. n. 179 del 01/12/2009 in combinato con l’allegato 1 dello stesso Decreto,

“gli atti notorii e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato”.

La traduzione asseverata non è altro che una traduzione accompagnata da un verbale di giuramento (per questo è anche definita “traduzione giurata”) nel quale si attesta la fedele e corretta esecuzione della traduzione stessa.

Per asseverazione si intende pertanto prestare giuramento davanti a un pubblico ufficiale.

L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere.

Poiché il sopra citato art. 5 del R.D. n. 1366 del 09/10/1922 non specifica quali funzionanti di cancelleria siano ammessi ad accogliere perizie e traduzioni extragiudiziali, si desume che il potere di asseverazione spetti a tutti i Cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi i Cancellieri addetti agli Uffici del Giudice di Pace.

In sostanza, il traduttore deve presentarsi in Cancelleria munito di un documento di identità e consegnare i fogli della traduzione con gli eventuali allegati, compreso il  verbale di asseverazione.

Il tutto deve essere opportunamente rilegato e timbrato, con apposte tante marche da bollo quante ne prevede la normativa vigente.

Come si evince dal verbale raffigurato, il traduttore è ben consapevole che il fatto di giurare davanti al Cancelliere comporta una responsabilità penale qualora il testo tradotto non sia fedele all’originale. In base all’art. 483 del Codice Penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) infatti

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Non esiste una competenza territoriale per l’asseverazione e il traduttore può effettuare il giuramento in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale.